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CENTRO REVISIONE URBANIA

SCADENZE REVISIONI.

La revisione periodica dei veicoli a motore (autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori) è prevista all’art. 80 del Codice della Strada (D. Lgs. 30/07/92 n. 285). Oltre ad essere una norma di legge e, quindi, “un obbligo”, è sicuramente un momento importante per verificare lo stato di salute e di sicurezza del Suo veicolo. Molto spesso, infatti, si sottovaluta la non perfetta efficienza di tutti i componenti, degli organi meccanici, elettrici ed elettronici dei veicoli ai fini della propria ed altrui sicurezza e per un migliore tutela dell’ambiente. I Centri Revisione A.C.M. (sedi a Pesaro, Fano ed Urbania) e le circa 50 officine associate A.C.M. in tutta la provincia, lavorano quotidianamente a questo scopo: maggiore sicurezza sulle strade e salvaguardia dell’ambiente. E’ importante, quindi, cercare di cambiare la considerazione che abbiamo della revisione periodica: la revisione è un valore per il Suo veicolo, non un costo, sicuri di circolare in piena sicurezza e rispettosi dell’ambiente.

In base all’art. 80 del Codice della Strada (D. Lgs. 30/07/92 n. 285), la prima revisione è disposta dopo 4 anni dall’immatricolazione, entro il mese di immatricolazione stesso, successivamente ogni 2 anni, entro il mese dell’ultima revisione. Per alcuni tipi di veicoli classificati come taxi, autoambulanze, autobus, veicoli NCC, la revisione è annuale, entro il mese di immatricolazione (la prima volta) e successivamente entro il mese dell’ultima revisione.

4

CENTRI REVISIONE

50

OFFICINE

15000

REVISIONI ANNUE

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COMUNICAZIONE IN BASE ALLE LEGGE 124 DEL 4 Agosto 2017

La società nel 2020 ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo, in capo all’ente erogante, di pubblicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. I benefici sono i seguenti: euro 8.234,00 contributo fondo perduto art. 25 DL 34/2020, euro 7.777,52 credito d’imposta locazioni. art.28 DL 34/2020 ed euro 242,00 esenzione versamento I acconto Irap 2020 art. 24 DL 34/2020.